L’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale mira a garantire la parità di trattamento tra i creditori dell’impresa insolvente, nota come par condicio creditorum.
Per tutelare questo principio fondamentale, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza fornisce al curatore uno strumento essenziale: l’azione revocatoria.
Tale azione consente di “revocare“, ossia rendere inefficaci nei confronti della procedura, determinati atti compiuti dall’imprenditore prima della dichiarazione di insolvenza, specialmente i pagamenti, con la conseguenza che chi li ha ricevuti potrebbe essere obbligato a restituirli alla massa dei creditori.
L’azione revocatoria non mira a dichiarare nullo l’atto, che rimane valido tra le parti, ma a renderlo inefficace rispetto ai creditori concorsuali, permettendo al curatore di recuperare il bene o la somma di denaro per distribuirla secondo le regole del concorso.
Il “periodo sospetto“: il fattore tempo
La legge presume che gli atti compiuti in prossimità della crisi manifesta dell’impresa siano potenzialmente lesivi della parità di trattamento. Per questo, l’azione revocatoria si concentra sugli atti posti in essere nel cosiddetto “periodo sospetto“, un arco temporale che precede il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale. A seconda della natura dell’atto, questo periodo può essere di sei mesi o di un anno. Il termine decorre dalla data di pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, qualora questa preceda l’apertura della liquidazione giudiziale.
Le principali ipotesi di pagamenti revocabili
L’articolo 166 del Codice della Crisi distingue due categorie principali di atti revocabili, che si differenziano per l’onere della prova relativo alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo.
1. Pagamenti con mezzi “anormali” e altri atti a condizioni anomale
Sono revocati, salvo che il creditore che ha ricevuto il pagamento provi di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, gli atti compiuti nell’anno anteriore al deposito della domanda.
In questa categoria, la legge presume la conoscenza dell’insolvenza, invertendo l’onere della prova a carico di chi ha beneficiato dell’atto. Tra questi rientrano:
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore;
Un “mezzo anormale di pagamento” è qualsiasi modalità che si discosta dalla prassi commerciale ordinaria, come la cessione di un credito in pagamento di un debito (c.d. datio in solutum) o altre operazioni complesse che sostituiscono il semplice trasferimento di denaro.
2. Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
Questa è l’ipotesi più frequente e riguarda i pagamenti di debiti scaduti effettuati con mezzi normali (es. bonifico bancario). Tali pagamenti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori, sono revocati se il curatore prova che il creditore conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
In questo caso, l’onere della prova grava sul curatore, che deve dimostrare la cosiddetta scientia decoctionis del creditore. Non è richiesta la certezza assoluta dello stato di insolvenza, ma la consapevolezza, basata su elementi oggettivi, che l’impresa versava in una situazione di difficoltà economica e non era in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
La giurisprudenza ha individuato diversi “indici” sintomatici di tale conoscenza, tra cui:
- ritardi significativi e sistematici nei pagamenti: quando un’impresa paga i propri fornitori con notevole ritardo rispetto alle scadenze pattuite, ciò costituisce un forte segnale di difficoltà;
- pagamenti effettuati solo a seguito di protesti o azioni legali: il fatto che il pagamento avvenga solo dopo il protesto di cambiali o a seguito di solleciti legali è un chiaro indicatore che il pagamento non rientra nella normale gestione aziendale;
- dati di bilancio negativi: se i bilanci pubblicati mostrano perdite ingenti, un valore della produzione negativo o un’elevata esposizione debitoria, questi dati possono essere considerati elementi sufficienti a fondare la prova della conoscenza dello stato di insolvenza;
- rapporti qualificati tra le parti: un vincolo di parentela o rapporti societari stretti (es. società dello stesso gruppo) possono far presumere più facilmente la conoscenza della situazione di difficoltà;
Pagamenti a creditori privilegiati: nessuna eccezione
Anche i pagamenti effettuati a creditori assistiti da una causa di prelazione (come un pegno o un’ipoteca) non sono immuni dalla revocatoria.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che un pagamento eseguito nel “periodo sospetto” a un creditore pignoratizio è revocabile se quest’ultimo era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore (Cass. Civ., SS.UU. n. 5049 del 16.02.2022).
La ratio è costringere anche il creditore privilegiato a sottostare alle regole del concorso, per verificare la corretta graduazione del suo credito rispetto ad altri crediti privilegiati o prededucibili che potrebbero avere un rango superiore.
Le conseguenze della revoca: restituzione e insinuazione al passivo
L’accoglimento della domanda di revocatoria comporta per il creditore l’obbligo di restituire alla procedura la somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Tuttavia, il creditore che ha subito la revoca non perde il suo diritto di credito originario.
L’articolo 171 del Codice della Crisi stabilisce che “Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito”.
Questo significa che il creditore potrà insinuarsi al passivo per l’importo che ha dovuto restituire e partecipare alla distribuzione dell’attivo.
Inoltre, la Corte di Cassazione, ha precisato che (i) al credito del terzo creditore revocato, in sede di successiva insinuazione al passivo, debba essere riconosciuta la stessa causa di prelazione di cui godeva in precedenza, e che (ii) al creditore munito di causa di prelazione debba essere consentito di realizzare la propria prelazione all’interno del concorso (Cass. Civ., SS.UU. n. 5049 del 16.02.2022).
Termini per l’esercizio dell’azione
È importante notare che l’azione revocatoria è soggetta a termini precisi. Il curatore non può promuoverla una volta decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale. In ogni caso, l’azione si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto, ovvero dalla data del pagamento.
In conclusione, ricevere un pagamento da un’impresa non è sempre garanzia di stabilità. Se l’impresa venisse successivamente assoggettata a liquidazione giudiziale, quel pagamento potrebbe essere messo in discussione. La revocatoria agisce come un meccanismo di riequilibrio, essenziale per assicurare che il patrimonio del debitore sia distribuito equamente tra tutti i creditori, nel rispetto del principio della par condicio creditorum.