La vicenda decisa dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4077 del 23 febbraio 2026 nasce in un contesto apparentemente semplice: un bar di provincia, un lavoratore che si presenta come inserviente tuttofare, un rapporto di lavoro durato – secondo la sua versione – oltre dieci anni, tra turni estenuanti e assenza di riposi e ferie.
In primo grado il Tribunale di Paola respinge integralmente le domande del lavoratore, Fe.Ma., proposte nei confronti del datore di lavoro, Pa.Do.
La Corte d’appello di Catanzaro, però, riforma parzialmente la decisione: accerta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con inquadramento al VII livello del CCNL commercio e terziario, e condanna il datore al pagamento di 26.839,01 euro lordi, comprensivi di TFR, oltre interessi e rivalutazione. Per il resto, conferma il rigetto delle ulteriori pretese: nessun riconoscimento di un rapporto antecedente al 2001 e successivo al 2003, nessun danno biologico per attività usurante, nessun risarcimento per omesso versamento contributivo, nessuna illegittimità del dedotto licenziamento orale.
Entrambe le parti propongono ricorso per cassazione: da una parte il datore con ricorso principale, dall’altra il lavoratore con ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta integralmente il ricorso incidentale.
Un primo profilo centrale concerne la qualificazione del rapporto come full time o parttime. Il datore ammette l’esistenza del rapporto, ma lo circoscrive al periodo dal luglio 2001 all’ottobre 2003 e lo qualifica come rapporto a tempo parziale. Nessun contratto scritto, tuttavia, viene prodotto a sostegno di tale allegazione. La Corte d’appello, richiamando la disciplina del lavoro parttime, sottolinea come la forma scritta sia richiesta e come l’onere di dimostrare l’orario ridotto gravi sul datore.
A ciò si aggiunge il dato istruttorio: i testimoni descrivono il lavoratore come presente sia al mattino che al pomeriggio, per l’intero arco dell’anno. Da tali elementi il giudice di merito trae la conclusione che il rapporto si sia svolto a tempo pieno, con conseguente ricalcolo delle spettanze retributive.
Un secondo aspetto problematico è rappresentato dalla domanda di risarcimento del danno biologico. Il lavoratore invoca un’attività usurante protratta per oltre dieci anni, priva di riposi e ferie, chiedendo la liquidazione equitativa del danno alla salute.
La Corte territoriale evidenzia, però, come in atti manchino del tutto allegazioni specifiche sui danni lamentati: non vengono descritte in modo puntuale le patologie, né il nesso causale con l’attività lavorativa, né gli effetti invalidanti. La sentenza richiama espressamente l’assenza di “allegazione, ancor prima che prova” dei dedotti danni biologici.
Nel ricorso incidentale, il lavoratore si limita a richiamare un generico certificato medico, senza riportarne il contenuto in modo autosufficiente né dimostrare che esso fosse idoneo a superare il rilievo della Corte d’appello. La Cassazione ribadisce che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito: non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito, né è ammissibile un rinvio indistinto a documenti non adeguatamente illustrati. Il motivo viene quindi dichiarato inammissibile.
Analoga conclusione riguarda la domanda di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali ex art. 2116 c.c. Il lavoratore lamenta un difetto di motivazione, ma la Cassazione evidenzia come la Corte d’appello abbia motivato in modo chiaro: da un lato, non è stata dimostrata l’esistenza di un rapporto di lavoro oltre il periodo dal gennaio 2001 all’ottobre 2003; dall’altro, per quel periodo sussiste un principio di prova contrario all’assunto di irregolarità contributiva, fondato su: libro paga e matricola regolarmente vidimato con il nominativo del lavoratore, buste paga sottoscritte per ricevuta e comunicazione di cessazione del rapporto, in data 4 novembre 2003, alla competente sezione circoscrizione del lavoro.
Tali elementi, considerati nel loro complesso, delineano un quadro di apparente regolarità. In presenza di questa base documentale, la mera affermazione di un danno previdenziale non è sufficiente: il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare specificamente le omissioni contributive. Non avendolo fatto, la conferma del rigetto della domanda risarcitoria si impone.
Il terzo motivo del ricorso incidentale investe la delimitazione temporale del rapporto.
Il lavoratore sostiene che le deposizioni testimoniali dimostrerebbero una prestazione lavorativa già a partire dal 1997 e protrattasi fino al 2006. La Cassazione, tuttavia, richiama il consolidato principio secondo cui la valutazione delle prove, e in particolare dell’attendibilità e della rilevanza delle testimonianze, è riservata al giudice di merito. In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi configurabile.
Il quarto motivo affronta il tema, particolarmente sensibile, della cessazione del rapporto: licenziamento orale o dimissioni? Il lavoratore contesta che l’onere di provare il licenziamento incomba su di lui, richiamando l’art. 5 della legge n. 604/1966 e l’art. 1218 c.c., e sostiene che sarebbe spettato al datore dimostrare la legittimità del recesso.
La Corte di cassazione opera una distinzione essenziale.
La regola dell’art. 5 della legge n. 604/1966, che pone a carico del datore l’onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo, presuppone che l’esistenza del licenziamento sia pacifica. Nel caso in esame, invece, è controverso l’an stesso del licenziamento, a fronte dell’eccezione datoriale che invoca le dimissioni del lavoratore. In tali ipotesi, afferma la Corte, è il lavoratore che deve provare che la cessazione del rapporto è riconducibile alla volontà espulsiva del datore, anche mediante fatti concludenti; non è sufficiente dimostrare la semplice interruzione della prestazione.
In definitiva, la Suprema Corte conferma la decisione d’appello: il rapporto di lavoro subordinato è accertato solo per il periodo gennaio 2001 –ottobre 2003, a tempo pieno, con condanna del datore alle differenze retributive e al TFR; non viene esteso il perimetro temporale del rapporto, né riconosciuti il danno biologico, il danno previdenziale o l’illegittimità di un licenziamento che non risulta provato. Il ricorso principale del datore è dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale del lavoratore è rigettato.
L’ordinanza, pur muovendo da un contenzioso “di piccola dimensione”, consolida alcuni principi di rilievo sistematico: (i) la centralità della forma scritta e dell’onere probatorio in tema di parttime; (ii) la necessità di allegazioni e prove puntuali per i danni alla salute e previdenziali; (iii) la netta delimitazione del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove; (iv) la rigorosa applicazione delle regole sull’onere della prova in materia di licenziamento orale e dimissioni