La crescente centralità degli strumenti di comunicazione digitale nei rapporti di lavoro sta imponendo alla giurisprudenza una riflessione sempre più approfondita sul valore probatorio delle chat e, parallelamente, sui rischi connessi alla loro alterazione attraverso strumenti di intelligenza artificiale. In questo scenario si inserisce la recente sentenza del Tribunale di Modena n. 56 del 9 gennaio 2026, che offre spunti di particolare interesse non solo sul piano lavoristico, ma soprattutto sotto il profilo della protezione dei dati personali e dell’affidabilità della prova digitale.
Il caso affrontato dal giudice modenese ruota attorno all’utilizzo di conversazioni WhatsApp prodotte in giudizio mediante screenshot, la cui autenticità era stata contestata dalla parte datoriale anche attraverso il richiamo, peraltro generico, al possibile intervento di tecnologie di intelligenza artificiale e di manipolazione dei contenuti. Proprio questo passaggio consente di collocare la decisione all’interno di un dibattito più ampio, che coinvolge il tema dei deepfake e dei limiti alla loro spendibilità processuale.
Chat WhatsApp e riservatezza: limiti all’utilizzo processuale
L’utilizzo delle conversazioni WhatsApp nei procedimenti giudiziari pone questioni che travalicano il solo profilo probatorio, investendo direttamente la disciplina della protezione dei dati personali. Anche quando le chat vengono prodotte in giudizio per finalità difensive, esse restano a tutti gli effetti dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in quanto informazioni riferibili a una persona fisica identificata o identificabile.
La produzione processuale delle conversazioni integra, pertanto, un’ulteriore operazione di trattamento dei dati, che deve trovare una base giuridica lecita ai sensi dell’art. 6 GDPR. Tale base è generalmente rinvenuta nel legittimo interesse alla tutela di un diritto in sede giudiziaria o nell’adempimento di un obbligo legale, ma ciò non esonera il titolare del trattamento dal rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’art. 5 GDPR. In particolare, assumono rilievo i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e proporzionalità, che impongono di circoscrivere la produzione documentale alle sole parti di conversazione strettamente pertinenti al thema decidendum.
La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che la rilevanza processuale non legittimi una divulgazione indiscriminata del contenuto delle chat, specie quando esse contengano dati eccedenti o informazioni riferibili a soggetti terzi estranei al giudizio. In tali ipotesi, la produzione integrale delle conversazioni potrebbe dar luogo a un trattamento sproporzionato e potenzialmente illecito, con conseguenti profili di responsabilità anche sul piano amministrativo. La stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha più volte chiarito che l’esercizio del diritto di difesa non consente un utilizzo dei dati personali svincolato dai principi di necessità e pertinenza.
Un ulteriore aspetto critico riguarda la conservazione dei dati. Le chat utilizzate come prova non possono essere conservate oltre il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità processuali per cui sono state raccolte, in ossequio al principio di limitazione della conservazione. Ciò assume particolare rilevanza nei contenziosi lavoristici, ove le conversazioni possono contenere elementi della vita privata del lavoratore che restano estranei alla contestazione disciplinare.
Infine, il tema della riservatezza si intreccia con quello della sicurezza del trattamento. L’art. 32 GDPR impone l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali anche nella fase di produzione e circolazione processuale dei documenti digitali. L’invio indiscriminato di screenshot, la loro archiviazione su dispositivi non protetti o la condivisione non controllata delle conversazioni possono esporre i titolari del trattamento a rischi significativi, amplificati dall’eventuale presenza di contenuti sensibili o facilmente manipolabili.
In questo quadro, la messaggistica istantanea si conferma uno strumento probatorio di grande rilevanza, ma il suo utilizzo processuale deve essere governato da un approccio rigoroso e consapevole, capace di bilanciare il diritto di difesa con la tutela dei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla protezione dei dati personali.
Deepfake e disconoscimento della prova: il “paradosso” dell’IA troppo perfetta
Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda il tema del disconoscimento della prova digitale. Il Tribunale ribadisce che tale disconoscimento deve essere specifico e circostanziato, non potendo risolversi in mere affermazioni astratte sulla possibile alterazione dei messaggi o sull’uso di strumenti di intelligenza artificiale. Contestazioni generiche vengono ritenute inidonee a scalfire l’efficacia probatoria delle conversazioni prodotte, richiamando anche la sentenza della Cassazione n. 37290/2022, che ammette l’utilizzabilità della copia, anche fotografica, del documento informatico in mancanza di un disconoscimento puntuale.
Questo approccio si confronta direttamente con quello che è stato definito il “paradosso del deepfake perfetto”: quanto più una tecnologia è in grado di generare contenuti estremamente realistici, tanto più diventa difficile dimostrarne la falsità in assenza di elementi tecnici concreti. Il rischio è che il semplice richiamo all’IA venga utilizzato come argomento difensivo “di comodo”, privo però di reale consistenza probatoria.
La sentenza del Tribunale di Modena pone un argine a questo rischio, chiarendo che l’evocazione del deepfake, se non supportata da elementi tecnici verificabili, non è sufficiente a neutralizzare una prova digitale altrimenti attendibile. Ne deriva un equilibrio delicato tra esigenze di tutela dei dati, affidabilità della prova e onere di contestazione, che impone alle parti una gestione processuale sempre più consapevole e tecnicamente informata.
La sentenza del Tribunale di Modena si colloca in un momento storico in cui la prova digitale è divenuta una componente strutturale del contenzioso, imponendo una lettura sostanziale delle condotte e una gestione rigorosa dei dati personali. Il messaggio che emerge è chiaro: la tecnologia, inclusa l’intelligenza artificiale, non può trasformarsi in un argomento difensivo indifferenziato, né può giustificare compressioni indebite dei diritti alla riservatezza.
Le chat e i documenti informatici sono oggi strumenti probatori pienamente legittimi, ma il loro utilizzo richiede competenze tecniche, attenzione ai profili privacy e una contestazione puntuale e responsabile. In questo equilibrio tra innovazione tecnologica e garanzie fondamentali si gioca una parte significativa dell’evoluzione del diritto nell’era digitale.