Modello 231: obbligo o opportunità?

Modello 231: obbligo o opportunità? 

Modello 231: scopri perché adottarlo non è solo una scelta di compliance, ma un investimento strategico per tutelare l’impresa, migliorare la governance e prevenire rischi legali.

La domanda se l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sia un obbligo o un’opportunità è una questione centrale per ogni impresa moderna. Sebbene la normativa non imponga formalmente a tutte le società di dotarsi di tale modello, agire senza di esso equivale a navigare in acque rischiose senza una bussola, esponendo l’ente a conseguenze potenzialmente devastanti. L’analisi della normativa e della sua applicazione pratica dimostra che il Modello 231, più che un mero adempimento, rappresenta un fondamentale strumento di governance e una scelta strategica irrinunciabile. 

La natura della responsabilità “amministrativa” dell’ente 

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità diretta per le persone giuridiche, le società e le associazioni (anche prive di personalità giuridica) per una serie di reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di soggetti in posizione apicale o di loro sottoposti. Questa responsabilità, definita “amministrativa“, si affianca a quella penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, ma è del tutto autonoma. 

La sua autonomia è un punto cruciale: l’ente può essere ritenuto responsabile anche qualora l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile. Ciò significa che l’azienda risponde per un “fatto proprio”, derivante da una carenza organizzativa che ha reso possibile la commissione dell’illecito. 

Il catalogo dei cosiddetti “reati presupposto” è vasto e in continua espansione. Include, tra gli altri: 

  • reati contro la Pubblica Amministrazione, come la corruzione e la concussione; 
  • reati societari; 
  • delitti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
  • reati ambientali; 
  • riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 
  • delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. 

Le sanzioni previste sono severe e possono compromettere la continuità aziendale: si va da pesanti sanzioni pecuniarie a sanzioni interdittive quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni e, nei casi più gravi, l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. 

Il Modello 231 come unica reale esimente 

Di fronte a questo scenario, il D.Lgs. 231/2001 prevede una sola via d’uscita per l’ente: l’efficace adozione e attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) prima della commissione del fatto. Questo modello non è un semplice documento, ma un sistema organico di procedure, protocolli e controlli volti a prevenire la commissione dei reati presupposto. 

L’efficacia “esimente” del modello è subordinata a precise condizioni: 

  1. L’organo dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
  1. Il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del modello deve essere affidato a un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. 
  1. Le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. 
  1. Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. 

La normativa di settore, come quella emanata dalla Consob per le società di revisione, rafforza questo impianto, prevedendo che i modelli contengano specifiche previsioni per la prevenzione di reati come il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, e dettagliando i compiti dell’OdV. 

Da costo a investimento strategico: i vantaggi collaterali 

Considerare il Modello 231 solo come uno scudo contro le sanzioni è riduttivo. La sua adozione rappresenta un’opportunità per migliorare la governance aziendale e acquisire un vantaggio competitivo. 

  1. Integrazione con la sicurezza sul lavoro à l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) stabilisce una presunzione di conformità per i modelli organizzativi aziendali definiti secondo determinati standard. Adottare un MOG che includa la gestione dei rischi per la salute e sicurezza non solo ha efficacia esimente ai fini del D.Lgs. 231/2001, ma struttura anche un sistema virtuoso di prevenzione degli infortuni. 
  1. Miglioramento della reputazione e dell’etica aziendale à un MOG, spesso accompagnato da un Codice Etico, comunica all’esterno un forte impegno verso la legalità, la trasparenza e la correttezza. Questo rafforza la reputazione presso clienti, fornitori, sistema bancario e Pubblica Amministrazione. Come dimostra la giurisprudenza, il Codice Etico e i protocolli del MOG diventano strumenti concreti per valutare la condotta dei dipendenti e per tutelare l’integrità dell’azienda. 
  1. Razionalizzazione dei processi interni à l’implementazione del modello richiede una mappatura dei processi aziendali e delle aree a rischio. Questa analisi consente di individuare inefficienze, ottimizzare le procedure e rafforzare i sistemi di controllo interno, con benefici che vanno ben oltre la mera prevenzione dei reati. 
  1. Vantaggio competitivo à sempre più spesso, il possesso di un Modello 231 è un requisito richiesto per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche o per essere accreditati come fornitori da grandi gruppi industriali. L’assenza del modello può tradursi in una concreta esclusione dal mercato. 

In conclusione, la domanda iniziale trova una risposta chiara. Sebbene l’adozione del Modello 231 non sia un obbligo di legge in senso stretto, la mancata adozione costituisce una scelta imprudente che espone l’ente a rischi esistenziali. L’adozione di un MOG non deve essere vista come un costo, ma come un investimento strategico nella resilienza, nella reputazione e nella sostenibilità a lungo termine dell’impresa, trasformando un potenziale rischio in una leva di buona governance e di vantaggio competitivo. 

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