Misure protettive e cautelari nella composizione negoziata

Misure protettive e cautelari nella composizione negoziata 

Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi: come funzionano, quando si attivano e quale ruolo svolgono nella tutela dell’impresa durante le trattative con i creditori

La composizione negoziata della crisi, introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), rappresenta uno strumento stragiudiziale finalizzato al risanamento dell’impresa che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Il successo di questo percorso, che si fonda sulla negoziazione tra l’imprenditore e i suoi creditori, con l’ausilio di un esperto indipendente, è strettamente legato alla capacità dell’impresa di proteggere il proprio patrimonio da azioni aggressive dei creditori durante le trattative. A tal fine, il legislatore ha previsto un articolato sistema di misure protettive e cautelari, che costituiscono uno scudo essenziale per garantire la continuità aziendale e il buon esito del risanamento. 

Le misure protettive: funzione e attivazione 

Le misure protettive sono lo strumento principale con cui l’imprenditore può “congelare” la propria posizione debitoria e mettere al riparo il patrimonio aziendale. L’articolo 18 del CCII stabilisce che, su richiesta dell’imprenditore, è possibile ottenere un blocco generalizzato delle azioni esecutive e cautelari. 

Gli effetti principali di tali misure, che decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto, sono i seguenti: 

  • divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa; 
  • divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore; 
  • impossibilità di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza; 
  • tutela dei contratti pendenti: i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento, provocarne la risoluzione o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. 

È fondamentale sottolineare che l’efficacia di queste misure è subordinata a precisi adempimenti formali. La mera presentazione dell’istanza di composizione negoziata non è sufficiente a bloccare l’apertura della liquidazione giudiziale. Come chiarito dalla Corte di Appello di Brescia, in assenza della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese, il tribunale può procedere con la dichiarazione di liquidazione giudiziale (Corte di Appello di Brescia, Sent. n.561 del 23.05.2024). 

Le misure cautelari: una tutela flessibile e “su misura 

Oltre alle misure protettive “tipiche” appena descritte, l’ordinamento prevede la possibilità di ricorrere a misure cautelari atipiche, ai sensi dell’articolo 54 del CCII. Queste misure offrono una tutela più flessibile e possono essere modellate sulle specifiche esigenze del caso concreto. Il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari “che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. 

Tali misure possono includere, ad esempio, la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio.  

Inoltre, il debitore può richiedere al tribunale misure specifiche per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare il buon esito delle trattative.  

Il procedimento di conferma e la durata 

Una volta pubblicata l’istanza con la richiesta di misure protettive, l’imprenditore deve depositare, entro 30 giorni, un ricorso al tribunale competente per chiederne la conferma. Si apre così un procedimento camerale disciplinato dall’articolo 19 del CCII. 

Il tribunale, sentite le parti e acquisito il parere dell’esperto “sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative“, provvede con ordinanza. Con tale provvedimento, il giudice può confermare, modificare o revocare le misure, stabilendone la durata, che non può essere inferiore a 30 e superiore a 120 giorni. Questa durata può essere prorogata su istanza di parte, ma la durata complessiva delle misure non può superare i 240 giorni. 

Tuttavia, le misure possono essere revocate o la loro durata abbreviata in qualsiasi momento se non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o se appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. 

Coordinamento con l’istanza di liquidazione giudiziale 

Uno degli aspetti più delicati è il coordinamento tra la pendenza di una composizione negoziata con misure protettive e un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale presentata da un creditore o dal pubblico ministero. Sebbene l’articolo 18, comma 4, del CCII preveda un divieto di pronuncia della sentenza di liquidazione, tale divieto non è assoluto. 

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio di diritto fondamentale in materia: il tribunale investito della domanda di liquidazione giudiziale ha il potere e il dovere di valutare, in via incidentale, l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata. Se tale istanza risulta inammissibile (ad esempio, perché presentata in pendenza di un’altra procedura concorsuale), le misure protettive richieste sono prive di effetto e il tribunale può procedere con la dichiarazione di liquidazione (Cass. Civ., Sez. 1, n. 31856 del 06.12.2025).  

Questo orientamento, unito alla necessità di una corretta e tempestiva pubblicazione degli atti, dimostra che lo scudo offerto dalle misure protettive non è automatico, ma dipende dalla correttezza formale e sostanziale della procedura di composizione negoziata avviata dall’imprenditore. 

In conclusione, le misure protettive e cautelari sono strumenti indispensabili per il successo della composizione negoziata, in quanto creano un ambiente protetto in cui l’imprenditore può condurre le trattative per il risanamento.  

Tuttavia, la loro efficacia è subordinata al rispetto di rigorosi requisiti procedurali e a una valutazione di merito da parte dell’autorità giudiziaria, che ne verifica costantemente la funzionalità rispetto all’obiettivo del superamento della crisi. Una gestione attenta e strategica di tali strumenti è, pertanto, cruciale per navigare le complesse acque del diritto della crisi d’impresa. 

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