La denunzia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione societaria: presupposti per l’attivazione del procedimento

La denunzia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione societaria: presupposti per l’attivazione del procedimento  

Denunzia ex art. 2409 c.c.: quando è possibile attivare il controllo giudiziario sulla gestione societaria, quali sono i presupposti e i limiti legati alla business judgment rule

L’art. 2409 del codice civile: quali finalità? 

L’articolo 2409 del codice civile prevede uno strumento di controllo giudiziario sulla gestione delle società di capitali, che può essere invocato in presenza di gravi disfunzioni dell’organo amministrativo che possano compromettere l’integrità del patrimonio sociale e gli interessi della società stessa o delle sue controllate.  

Tale norma non ha una finalità sanzionatoria o risarcitoria diretta, bensì una funzione eminentemente preventiva e ripristinatoria, volta a correggere le patologie gestionali e a ristabilire una corretta amministrazione. 

A differenza delle azioni di responsabilità (artt. 2392 ss. c.c.), che hanno una funzione risarcitoria e presuppongono un danno già verificatosi, l’art. 2409 c.c. ha una funzione di controllo e prevenzione 

La norma costituisce un presidio fondamentale per gli azionisti di minoranza, i quali, pur non avendo il controllo della gestione, possono attivare un controllo giudiziario esterno per contrastare abusi o gravi irregolarità commesse dagli amministratori espressione della maggioranza. 

L’iter procedurale 

Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. può essere attivato solo in presenza di specifici presupposti soggettivi e oggettivi, così sintetizzabili:  

a) Legittimazione attiva:  

La legge individua tassativamente i soggetti che possono presentare la denunzia al Tribunale, ovverosia: 

  1. i soci: è richiesta una partecipazione qualificata e, salvo che lo statuto preveda percentuali inferiori:  
  • nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la denunzia può essere presentata da soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale;  
  • nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, tale soglia si abbassa al ventesimo del capitale sociale.  
  1. l’organo di controllo: la denunzia può essere presentata dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione. 

Per l’organo di controllo, l’attivazione di questo strumento non è una mera facoltà, ma un potere-dovere da esercitare in presenza dei presupposti di legge, al fine di non incorrere in responsabilità per omessa vigilanza. 

  1. Il Pubblico Ministero: la sua legittimazione è limitata alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. 

b) Presupposti oggettivi:  

  1. il fondato sospetto di gravi irregolarità: non è richiesta la prova piena delle irregolarità, ma un insieme di indizi e circostanze concrete che rendano verosimile la loro esistenza. Le irregolarità devono essere “gravi”, ovvero tali da incidere significativamente sulla gestione e sulla situazione patrimoniale della società. 
  1. la violazione dei doveri degli amministratori: le irregolarità devono derivare da un comportamento degli amministratori posto in essere in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, come il dovere di diligenza e di lealtà. 

c) Il potenziale danno:  

Le irregolarità devono essere idonee a “poter arrecare danno alla società o a una o più società controllate“.  

Non è necessario che il danno si sia già verificato, essendo sufficiente la sua potenzialità. La norma estende la tutela anche alle società controllate, riconoscendo la rilevanza delle dinamiche di gruppo. 

È fondamentale sottolineare che il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. non si estende al merito delle scelte gestionali dell’amministratore.  

La giurisprudenza, applicando il principio della business judgment rule, distingue nettamente tra le irregolarità che costituiscono violazione di doveri legali o statutari (censure di legittimità) e le decisioni imprenditoriali che, sebbene possano rivelarsi inopportune o economicamente svantaggiose, rientrano nella discrezionalità dell’organo amministrativo.  

Come chiarito dal Tribunale di Catania, Sez. spec. Impresa, con Decreto n. 129 del 21/01/2025, le doglianze relative a cattivi risultati di gestione, come il mancato raggiungimento di budget o la scelta di determinate strategie commerciali, non integrano di per sé i presupposti per l’intervento del Tribunale, a meno che non emerga una palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà.  

In tale pronuncia, il Tribunale di Catania ha specificato che: 

…le restanti doglianze si traducono in censure su scelte di merito gestorio da parte dell’amministratore. […] Tali principi sono costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sulla base del criterio dell’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), salvo che in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica, non analiticamente prospettati o, comunque, non sussistenti nel caso in esame”. 

In altre parole, l’applicazione dell’art. 2409 c.c. trova un limite invalicabile nella discrezionalità delle scelte imprenditoriali: il procedimento non può essere utilizzato come uno strumento per sindacare l’opportunità o la convenienza delle decisioni gestionali, anche qualora queste abbiano prodotto risultati economici negativi, in quanto il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica. 

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