Civil Law Column: Il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale nell’ordinamento italiano 

Dall’art. 2059 c.c. alla tutela dei diritti inviolabili della persona  Apertura  La gestione di una controversia risarcitoria richiede, prima ancora della quantificazione del pregiudizio, di individuare […]

Dall’art. 2059 c.c. alla tutela dei diritti inviolabili della persona 

Apertura 

La gestione di una controversia risarcitoria richiede, prima ancora della quantificazione del pregiudizio, di individuare quale interesse della persona sia stato leso e secondo quale regime giuridico possa essere tutelato. Nel danno non patrimoniale questa operazione assume particolare rilievo perché la sua disciplina non si fonda sulla mera esistenza di una perdita economicamente apprezzabile. 

L’articolo 2059 del Codice civile stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi determinati dalla legge. La disposizione, apparentemente sintetica, è stata oggetto di un’importante evoluzione interpretativa, che ha progressivamente ampliato il rilievo delle situazioni soggettive protette dall’ordinamento. 

Fondamento normativo 

Il sistema della responsabilità civile distingue tradizionalmente il danno patrimoniale dal danno non patrimoniale. Il primo riguarda una diminuzione economicamente valutabile; il secondo attiene invece alla lesione di interessi inerenti alla persona. 

Il fondamento normativo non è però rappresentato esclusivamente dall’articolo 2059 del Codice civile. La disciplina deve essere letta di concerto con le norme che individuano la responsabilità per fatto illecito e, soprattutto, i principi costituzionali che riconoscono e proteggono i diritti inviolabili della persona. 

La progressiva valorizzazione di questi principi ha consentito di superare una lettura meramente restrittiva della disposizione codicistica, nella quale il danno non patrimoniale era sostanzialmente collegato alle ipotesi espressamente previste dalla legge o alla commissione di un reato. 

Rapporto tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 

Il danno non patrimoniale può assumere rilievo tanto nell’ambito della responsabilità extracontrattuale quanto in quello della responsabilità contrattuale. 

La differenza riguarda il titolo della responsabilità e i relativi presupposti. Nel primo caso il riferimento è alla violazione del generale dovere di non arrecare ad altri un danno ingiusto; nel secondo, alla violazione di un obbligo derivante dal rapporto contrattuale. 

La presenza di un contratto, tuttavia, non esclude in assoluto la possibilità che l’inadempimento produca conseguenze non patrimoniali. Occorre verificare la natura dell’interesse coinvolto e il contenuto concreto dell’obbligazione. 

Evoluzione dalla concezione restrittiva alla lettura costituzionalmente orientata 

L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a considerare il danno non patrimoniale nell’ambito di una tutela più ampia dei diritti fondamentali della persona. 

La lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente protetto può assumere rilievo risarcitorio quando siano accertate le condizioni richieste dall’ordinamento. La tutela non deriva quindi dalla semplice qualificazione soggettiva attribuita al pregiudizio, ma dalla natura dell’interesse concretamente leso e dalle conseguenze prodotte. 

Questa impostazione ha progressivamente interessato ambiti differenti, dalla salute alla relazione familiare, dall’onore alla reputazione, dalla riservatezza alla libertà di autodeterminazione. 

Principio di unitarietà del danno non patrimoniale 

L’elaborazione giurisprudenziale ha inoltre affermato il principio di unitarietà del danno non patrimoniale. L’unitarietà non significa che tutte le conseguenze della lesione debbano essere considerate indistintamente. 

Significa piuttosto che il risarcimento deve essere riferito al pregiudizio complessivamente subito dalla persona, evitando di trasformare ogni diversa manifestazione del danno in una voce autonoma destinata a produrre un ulteriore risarcimento. 

La Corte di Cassazione ha chiarito che la natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale richiede di considerare tutte le conseguenze concretamente derivanti dall’evento, evitando al tempo stesso duplicazioni risarcitorie. 

Divieto di duplicazioni risarcitorie 

Il divieto di duplicazione costituisce uno dei principi centrali dell’intera materia. 

La diversa terminologia utilizzata per descrivere un pregiudizio non consente di ottenere più volte il risarcimento della medesima conseguenza. Danno biologico, sofferenza interiore e conseguenze dinamico-relazionali possono essere distintamente analizzati, ma devono essere coordinati all’interno di una liquidazione complessiva. 

Il problema assume particolare rilievo nella fase di quantificazione, quando occorre verificare quali componenti siano già ricomprese nel criterio utilizzato. 

Implicazioni pratiche 

Per chi deve impostare una domanda risarcitoria, la prima attività non consiste quindi nell’individuazione di una cifra, ma nella ricostruzione giuridica dell’interesse leso e delle conseguenze prodotte. 

Una corretta qualificazione consente di distinguere il danno-evento dal danno-conseguenza, individuare gli elementi da provare e verificare il criterio di liquidazione concretamente applicabile. 

Chiusura 

Il danno non patrimoniale è il risultato di un percorso interpretativo nel quale norma codicistica, principi costituzionali e giurisprudenza concorrono a definire l’ambito della tutela. 

La valutazione deve essere necessariamente condotta caso per caso, perché la qualificazione della lesione e delle sue conseguenze non può prescindere dalle caratteristiche concrete della vicenda. 

Un’analisi preliminare della fattispecie consente di individuare il corretto perimetro della domanda e gli aspetti che richiedono ulteriore approfondimento. 


“Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale né sostituisce una consulenza professionale. Ogni tema indagato e analizzato presenta peculiarità che richiedono valutazioni specifiche.” 

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