Videosorveglianza privata e GDPR: tra esigenze di sicurezza e tutela dei dati personali

Videosorveglianza privata e GDPR: tra esigenze di sicurezza e tutela dei dati personali 

Videosorveglianza privata e GDPR: quando l’eccezione domestica non si applica e quali obblighi sorgono. Analisi di un recente provvedimento del Garante e dei principi chiave per un trattamento conforme dei dati personali.

Un equilibrio delicato 

La diffusione degli impianti di videosorveglianza, sia in ambito privato che aziendale, risponde a un’esigenza sempre più avvertita di sicurezza e protezione delle persone e dei beni. Tuttavia, l’installazione e l’utilizzo di telecamere comportano un trattamento di dati personali che deve necessariamente confrontarsi con i principi e le regole dettate dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale di settore. 

Il confine tra legittima tutela e violazione della privacy è sottile e spesso sottovalutato. Un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (n. 758 del 18 dicembre 2025) offre lo spunto per ribadire alcuni principi fondamentali in materia di videosorveglianza e compliance privacy. 

Il caso esaminato dal Garante: quando viene meno l’eccezione “domestica” 

Il caso trae origine da una querela presentata da un soggetto privato, corredata da immagini estratte dal proprio sistema di videosorveglianza. Le telecamere, tuttavia, riprendevano non solo le pertinenze dell’abitazione, ma anche una porzione di strada pubblica. I Carabinieri, dubitando della regolarità dell’impianto, hanno trasmesso gli atti al Garante, che ha avviato un’istruttoria. 

L’Autorità ha chiarito che il trattamento di immagini effettuato da soggetti privati può ritenersi escluso dall’ambito di applicazione del GDPR solo quando sia strettamente limitato all’ambito personale o domestico, ossia confinato agli spazi di esclusiva pertinenza del titolare dell’impianto. Nel momento in cui l’angolo visuale della telecamera si estende, anche solo parzialmente, a spazi pubblici (come strade o marciapiedi), l’eccezione domestica non è più applicabile e il trattamento ricade integralmente nella disciplina del GDPR. 

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Garante ha ribadito che la ripresa di aree aperte al pubblico non può mai qualificarsi come attività a carattere esclusivamente personale, neppure quando l’impianto sia installato per finalità difensive o per documentare comportamenti illeciti di terzi. 

Nel caso concreto, neppure la qualità di persona offesa in un procedimento penale per atti persecutori è stata ritenuta sufficiente a giustificare l’estensione delle riprese alla sede stradale, potendo l’esigenza di tutela essere soddisfatta attraverso un’inquadratura limitata agli accessi e alle pertinenze dell’abitazione. 

Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito per violazione dei principi di liceità, minimizzazione e trasparenza, nonché per l’assenza di un’idonea informativa agli interessati. Considerata, tuttavia, la collaborazione della titolare e la tempestiva modifica dell’orientamento delle telecamere, il Garante ha ritenuto la violazione di lieve entità, limitandosi a un ammonimento. 

I principi chiave del GDPR applicati alla videosorveglianza 

Il provvedimento conferma un orientamento ormai consolidato e consente di richiamare alcuni pilastri della compliance privacy in materia di videosorveglianza: 

  • Liceità del trattamento: le immagini possono essere trattate solo in presenza di una valida base giuridica (ad esempio il legittimo interesse, adeguatamente bilanciato con i diritti degli interessati). 
  • Limitazione delle finalità: le telecamere devono essere installate per scopi determinati, espliciti e legittimi (sicurezza, tutela del patrimonio, prevenzione di illeciti). 
  • Minimizzazione dei dati: l’angolo di ripresa deve essere limitato a quanto strettamente necessario, evitando in ogni caso l’inquadratura di spazi pubblici o di proprietà di terzi, se non in situazioni eccezionali e adeguatamente motivate. 
  • Proporzionalità: la videosorveglianza deve rappresentare una misura proporzionata rispetto al rischio concreto da prevenire, valutando sempre soluzioni meno invasive. 
  • Trasparenza: gli interessati devono essere informati mediante apposita informativa, anche in forma semplificata (cartelli ben visibili), circa l’esistenza dell’impianto e le modalità del trattamento. 

Requisiti tecnici e organizzativi per un impianto conforme 

Accanto ai profili giuridici, la compliance degli impianti di videosorveglianza passa anche attraverso il rispetto di adeguati requisiti tecnici e organizzativi. Tra i principali: 

  • corretta configurazione delle telecamere (mascheramento delle aree non rilevanti); 
  • limitazione dei tempi di conservazione delle immagini, in linea con le finalità perseguite; 
  • adozione di misure di sicurezza tecniche e informatiche per prevenire accessi non autorizzati; 
  • definizione di ruoli e responsabilità (titolare, eventuali responsabili del trattamento); 
  • valutazione preventiva dei rischi, soprattutto in contesti aziendali o condominiali, anche attraverso una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) quando richiesta. 

Profili di responsabilità e buone prassi applicative 

La videosorveglianza privata non può e non deve trasformarsi in una forma indiretta di controllo dello spazio pubblico. Anche in presenza di conflitti di vicinato, condotte persecutorie o situazioni di oggettivo disagio, l’installazione di telecamere resta uno strumento eccezionale, da progettare e gestire secondo criteri di stretta necessità, proporzionalità e conformità al GDPR. 

Per privati, professionisti e imprese, un’attenta valutazione preventiva e il supporto di consulenti legali specializzati rappresentano la strada maestra per coniugare sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali delle persone, evitando il rischio di sanzioni e contenziosi. 

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