Privacy e minori: Sanzione a un asilo nido per l’uso illecito delle immagini dei bambini

Privacy e minori: Sanzione a un asilo nido per l’uso illecito delle immagini dei bambini 

Privacy e minori: il Garante sanziona un asilo per uso illecito di immagini e videosorveglianza durante le attività educative

Il rispetto della privacy dei minori è un diritto fondamentale da tutelare fin dalla prima infanzia. Su questo principio si fonda il recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha sanzionato un asilo nido con una multa di 10.000 euro per aver trattato in modo illecito le immagini di bambini tra i 3 e i 36 mesi. 

Il caso: foto online e videosorveglianza nelle attività educative 

La vicenda trae origine da un reclamo presentato da un genitore, che si è visto obbligato a prestare il consenso all’utilizzo delle immagini della figlia per poterla iscrivere all’asilo. Una condizione inaccettabile, secondo il Garante, in quanto compromette la libertà effettiva del consenso, che è uno dei requisiti essenziali per la sua validità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

Oltre al reclamo, è pervenuta anche una segnalazione sull’uso di un sistema di videosorveglianza attivo non solo in orari di chiusura o per fini di sicurezza, ma anche durante le attività educative, sollevando ulteriori criticità sul piano normativo. 

Le violazioni accertate: immagini in contesti intimi e consenso non libero 

Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha rilevato che l’asilo aveva pubblicato online numerose fotografie dei bambini, anche in momenti estremamente delicati: durante il sonno, i pasti, l’utilizzo dei servizi igienici, il cambio del pannolino, e persino durante massaggi infantili. 

Tali trattamenti, secondo il Garante, aumentano in modo significativo il rischio di diffusione non autorizzata o di utilizzo improprio delle immagini, violando il diritto alla riservatezza e all’intimità dei minori. In particolare, si è ritenuto che il consenso prestato dai genitori non fosse idoneo a legittimare questi trattamenti, poiché non era libero: il rifiuto avrebbe comportato l’impossibilità di iscrivere il bambino al servizio. 

È bene ricordare che il GDPR, all’art. 6, e ancor più l’art. 9 (in materia di dati particolari), stabilisce che il trattamento dei dati deve avvenire su basi giuridiche valide e nel rispetto di principi fondamentali come: 

  • liceità, correttezza e trasparenza, 
  • minimizzazione dei dati, 
  • limitazione della finalità, 
  • integrità e riservatezza. 

Il Garante ha sottolineato che, nel caso specifico, nessuno di questi principi risultava correttamente applicato. 

Videosorveglianza e Statuto dei lavoratori: ulteriori criticità 

Non meno rilevante è l’aspetto relativo all’uso improprio della videosorveglianza, che era attiva durante le attività educative. Tale utilizzo, secondo il Garante, è avvenuto in violazione: 

  • dello Statuto dei lavoratori (art. 4, L. n. 300/1970), che vieta il controllo a distanza dei lavoratori, se non a precise condizioni e con accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro; 
  • della normativa privacy, che impone l’utilizzo della videosorveglianza solo per finalità specifiche e legittime (es. sicurezza), previa adeguata informativa e in presenza di una base giuridica valida. 

Nel caso in esame, l’impianto risultava attivo anche nelle aree dedicate ai bambini, creando una commistione rischiosa tra sorveglianza lavorativa e potenziale violazione della privacy dei minori. 

Gli effetti del provvedimento: sanzione e obbligo di cancellazione delle immagini 

Per le violazioni riscontrate, il Garante ha: 

  • vietato all’asilo ogni ulteriore diffusione online delle immagini trattate in modo illecito; 
  • ordinato la cancellazione di tutte le foto e i video raccolti senza un valido presupposto giuridico; 
  • irrogato una sanzione amministrativa di 10.000 euro, in proporzione alla gravità delle condotte e al numero di soggetti interessati (minori di età compresa tra 3 e 36 mesi). 

Attenzione crescente alla privacy dei minori 

Questo provvedimento ribadisce un messaggio chiaro: la privacy dei bambini non è un’opzione, ma un diritto inviolabile, anche (e soprattutto) nei contesti scolastici e educativi. L’uso di immagini dei minori deve avvenire solo in presenza di presupposti giuridici solidi, e non può mai diventare una “condizione d’accesso” a un servizio essenziale come l’istruzione o la cura nella prima infanzia. 

Allo stesso modo, l’impiego di strumenti tecnologici come la videosorveglianza non può prescindere dal rispetto della normativa vigente, tanto in ambito lavoristico quanto in materia di protezione dei dati personali. 

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