Il procedimento
Il procedimento si articola in diverse fasi, caratterizzate da un approccio graduale del Tribunale.
Fase preliminare e istruttoria:
La procedura inizia con un ricorso notificato anche alla società.
Il Tribunale, in camera di consiglio, sente gli amministratori e i sindaci per acquisire elementi di valutazione. In questa fase, può ordinare un’ispezione dell’amministrazione della società, ponendo le spese a carico dei soci richiedenti e, se del caso, subordinandola alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento che dispone l’ispezione è reclamabile.
La “via d’uscita” assembleare:
L’articolo 2409 c.c. prevede un meccanismo volto a privilegiare la soluzione interna della crisi. Il Tribunale, infatti, “non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al Tribunale sugli accertamenti e le attività compiute“.
Questa disposizione mira a responsabilizzare la compagine sociale, consentendole di porre rimedio autonomamente alle irregolarità.
I provvedimenti del Tribunale
Se le violazioni denunciate sussistono o se gli interventi correttivi adottati dall’assemblea risultano insufficienti, il Tribunale ha a disposizione un ventaglio di provvedimenti di diversa intensità.
Provvedimenti provvisori e convocazione dell’assemblea:
Il Tribunale può disporre “gli opportuni provvedimenti provvisori” e convocare l’assemblea per le deliberazioni conseguenti.
Si tratta di misure atipiche, che possono variare a seconda delle circostanze, finalizzate a impedire la prosecuzione delle condotte irregolari o a limitarne gli effetti dannosi.
La revoca degli organi sociali e la nomina dell’amministratore giudiziario:
Nei “casi più gravi”, il Tribunale può adottare la misura più incisiva: la revoca degli amministratori e, eventualmente, anche dei sindaci.
Contestualmente, nomina un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Questa figura si sostituisce all’organo amministrativo revocato, assumendo la gestione della società con l’obiettivo di ripristinare la legalità e tutelare il patrimonio sociale.
Ruolo e poteri dell’amministratore giudiziario
L’amministratore giudiziario è un ausiliario del giudice con poteri gestori ampi e specifici.
I suoi compiti principali includono:
- esercizio dell’azione di responsabilità: può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci revocati per i danni causati alla società. Questa azione, di natura contrattuale, mira a reintegrare il patrimonio sociale depauperato dalla mala gestio;
- gestione e rendicontazione: gestisce la società e, prima della scadenza del suo incarico, rende conto al Tribunale che lo ha nominato;
- transizione verso la normalità: al termine del suo mandato, convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci. In alternativa, qualora la situazione sia irrimediabilmente compromessa, può proporre la messa in liquidazione della società o la sua ammissione a una procedura concorsuale.