La denunzia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione societaria: il procedimento, i provvedimenti e la nomina dell’amministratore giudiziario

La denunzia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione societaria: il procedimento, i provvedimenti e la nomina dell’amministratore giudiziario 

Il procedimento  Il procedimento si articola in diverse fasi, caratterizzate da un approccio graduale del Tribunale.  Fase preliminare e istruttoria:   La procedura inizia con un ricorso notificato anche alla […]

Il procedimento 

Il procedimento si articola in diverse fasi, caratterizzate da un approccio graduale del Tribunale. 

Fase preliminare e istruttoria:  

La procedura inizia con un ricorso notificato anche alla società. 

Il Tribunale, in camera di consiglio, sente gli amministratori e i sindaci per acquisire elementi di valutazione. In questa fase, può ordinare un’ispezione dell’amministrazione della società, ponendo le spese a carico dei soci richiedenti e, se del caso, subordinandola alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento che dispone l’ispezione è reclamabile. 

La “via d’uscita” assembleare:  

L’articolo 2409 c.c. prevede un meccanismo volto a privilegiare la soluzione interna della crisi. Il Tribunale, infatti, “non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al Tribunale sugli accertamenti e le attività compiute“.  

Questa disposizione mira a responsabilizzare la compagine sociale, consentendole di porre rimedio autonomamente alle irregolarità. 

I provvedimenti del Tribunale 

Se le violazioni denunciate sussistono o se gli interventi correttivi adottati dall’assemblea risultano insufficienti, il Tribunale ha a disposizione un ventaglio di provvedimenti di diversa intensità. 

Provvedimenti provvisori e convocazione dell’assemblea:  

Il Tribunale può disporre “gli opportuni provvedimenti provvisori” e convocare l’assemblea per le deliberazioni conseguenti.  

Si tratta di misure atipiche, che possono variare a seconda delle circostanze, finalizzate a impedire la prosecuzione delle condotte irregolari o a limitarne gli effetti dannosi. 

La revoca degli organi sociali e la nomina dell’amministratore giudiziario:  

Nei “casi più gravi”, il Tribunale può adottare la misura più incisiva: la revoca degli amministratori e, eventualmente, anche dei sindaci.  

Contestualmente, nomina un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Questa figura si sostituisce all’organo amministrativo revocato, assumendo la gestione della società con l’obiettivo di ripristinare la legalità e tutelare il patrimonio sociale. 

Ruolo e poteri dell’amministratore giudiziario 

L’amministratore giudiziario è un ausiliario del giudice con poteri gestori ampi e specifici.  

I suoi compiti principali includono: 

  • esercizio dell’azione di responsabilità: può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci revocati per i danni causati alla società. Questa azione, di natura contrattuale, mira a reintegrare il patrimonio sociale depauperato dalla mala gestio
  • gestione e rendicontazione: gestisce la società e, prima della scadenza del suo incarico, rende conto al Tribunale che lo ha nominato; 
  • transizione verso la normalità: al termine del suo mandato, convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci. In alternativa, qualora la situazione sia irrimediabilmente compromessa, può proporre la messa in liquidazione della società o la sua ammissione a una procedura concorsuale.

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