Cancellazione della società e crediti "dimenticati" nel bilancio di liquidazione. Il debitore può approfittarne?

Cancellazione della società e crediti “dimenticati” nel bilancio di liquidazione. Il debitore può approfittarne? 

Le Sezioni Unite chiariscono la sorte dei crediti non inseriti nel bilancio di liquidazione: si trasferiscono ai soci, salvo prova della rinuncia. Scopri il principio di diritto della Cassazione 19750/2025

Con la sentenza n. 19750/2025, la Cassazione a Sezioni Unite stabilisce che i crediti non inclusi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, ponendo a carico del debitore l’onere di provare l’eventuale rinuncia. 

La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, ma non sempre coincide con l’esaurimento di tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo.  

Una questione particolarmente dibattuta ha riguardato la sorte dei crediti della società, specialmente quelli incerti, illiquidi o oggetto di contenzioso, che non vengono inseriti nel bilancio finale di liquidazione. Tali crediti si estinguono con la società o si trasferiscono ai soci? E chi deve provare l’eventuale rinuncia?  

Su questo tema, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 16 luglio 2025, n. 19750, ha risolto un significativo contrasto giurisprudenziale, delineando un principio di diritto chiaro e di grande impatto pratico. 

1. La questione giuridica 

Il quesito centrale sottoposto alle Sezioni Unite, su rimessione della Prima Sezione Civile, riguardava la configurabilità di una rinuncia tacita ai crediti societari non compresi nel bilancio finale di liquidazione come effetto automatico della cancellazione della società dal registro delle imprese. 

La problematica sorge dalla disciplina dell’articolo 2495 del codice civile, che, pur prevedendo l’estinzione della società a seguito della cancellazione, stabilisce che i creditori sociali insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci.  

La norma, tuttavia, non chiarisce esplicitamente la sorte dei rapporti attivi (i crediti) non liquidati.  

Questo silenzio normativo ha dato origine a interpretazioni divergenti, in particolare per quelle che la giurisprudenza ha definito “mere pretese” o crediti incerti e illiquidi, la cui gestione avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, da parte del liquidatore. 

La questione, quindi, era stabilire se la scelta del liquidatore di procedere alla cancellazione senza attendere la definizione di tali pendenze dovesse essere interpretata come una volontà abdicativa della società, con conseguente estinzione del credito, o se, al contrario, tali diritti sopravvivessero trasferendosi ai soci. 

2. Il contrasto giurisprudenziale 

Prima dell’intervento risolutore delle Sezioni Unite del 2025, la giurisprudenza di legittimità e di merito era divisa tra due orientamenti principali: 

L’orientamento della “rinuncia presunta” 

Un primo e prevalente indirizzo, inaugurato dalle stesse Sezioni Unite nel 2013 (sentenze nn. 6070, 6071 e 6072), sosteneva che, a seguito della cancellazione, si determina un fenomeno successorio in capo ai soci per i beni e i diritti certi e liquidi. Tuttavia, tale fenomeno non si estenderebbe alle “mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi”.  

Per queste posizioni attive, la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione e la conseguente cancellazione della società venivano interpretate come una manifestazione di volontà di rinunciare al diritto, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. 

i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. 

Questo orientamento, di fatto, creava una presunzione di rinuncia, con la conseguenza che i soci non avrebbero potuto agire per la riscossione di tali crediti, e i giudizi pendenti avviati dalla società si sarebbero dovuti concludere con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.  

Alcune pronunce successive avevano temperato questo automatismo, configurando una presunzione relativa (semplice) di rinuncia, che poteva essere superata dall’ex socio fornendo una prova contraria. 

L’orientamento della “sopravvivenza del credito” 

Un secondo orientamento, emerso più di recente e in netta contrapposizione al primo, escludeva qualsiasi automatismo estintivo.  

Secondo questa tesi, la regola generale è la successione dei soci in tutti i rapporti attivi residui, inclusi quelli incerti o illiquidi.  

La rinuncia a un credito, assimilabile alla remissione del debito ex art. 1236 c.c., è un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà inequivoca e non può essere presunta da un comportamento meramente omissivo come la mancata iscrizione a bilancio.  

Di conseguenza, la cancellazione della società non comporta l’automatica estinzione della pretesa, salvo che non venga rigorosamente provata una volontà abdicativa da parte di chi ne ha interesse, ovvero il debitore. L’onere della prova della rinuncia, pertanto, graverebbe sul debitore convenuto in giudizio dall’ex socio. 

3. Il Principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite 

Con la sentenza n. 19750 del 2025, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto aderendo al secondo orientamento, ritenuto più coerente con i principi generali in materia di obbligazioni e con la natura della remissione del debito. 

La Corte ha evidenziato le criticità della tesi della “rinuncia presunta”, sottolineando come la remissione del debito richieda una volontà abdicativa consapevole e una comunicazione al debitore, elementi difficilmente ravvisabili nella mera omissione di un credito dal bilancio di liquidazione. Inoltre, collegare un effetto estintivo automatico alla cancellazione pregiudicherebbe ingiustamente i creditori sociali, che vedrebbero ridursi il patrimonio della società senza avere strumenti per opporsi. 

Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: 

«L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito». 

In conclusione, la Corte ha stabilito che la regola è la sopravvivenza dei crediti e la loro trasmissione ai soci. La rinuncia è l’eccezione e deve essere provata rigorosamente dal debitore che intende avvalersene. La semplice mancata appostazione del credito nel bilancio finale di liquidazione non è, di per sé, una prova sufficiente di tale rinuncia. 

Inizia a proteggere il tuo business.

Scopri come Saceris può aiutarti a proteggere e far crescere il tuo business in un ambiente sicuro e regolamentato.

Contattaci →