Come conoscere l’esistenza di un testamento e quando impugnarlo per lesione di legittima

Testamento e Successione: Come Conoscerlo e Quando Impugnarlo per Lesione di Legittima 

Come conoscere l’esistenza di un testamento e quando impugnarlo per lesione di legittima. Termini, azioni e chiarimenti giurisprudenziali sull’azione di riduzione

La scomparsa di una persona cara apre delicate questioni giuridiche legate alla devoluzione del patrimonio. Centrale in questo processo è l’eventuale esistenza di un testamento e la tutela dei diritti degli eredi, in particolare dei legittimari. 

Questo articolo offre una panoramica su come venire a conoscenza di un testamento e sui termini e le modalità di impugnazione, con particolare attenzione all’azione di riduzione per lesione di legittima. 

Come si viene a conoscenza dell’esistenza di un testamento: il ruolo del notaio 

Il sistema giuridico italiano prevede meccanismi specifici per garantire che eredi e legatari siano informati dell’esistenza di un testamento. La figura centrale è il notaio, i cui obblighi variano a seconda della forma testamentaria. 

L’art. 623 c.c. stabilisce che “Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o – nel caso di testamento olografo o segreto – dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza”. 

Tuttavia occorre distinguere i diversi casi. 

Testamento pubblico e testamento segreto: il testamento pubblico è redatto dal notaio alla presenza di testimoni; quello segreto è consegnato sigillato al notaio. 
In entrambe le ipotesi, una volta avuta notizia del decesso, il notaio ha l’obbligo di informare gli eredi e i legatari indicati nell’atto. 

Testamento olografo: il testamento olografo, scritto, datato e sottoscritto dal testatore (art. 602 c.c.), non essendo depositato presso un pubblico ufficiale, può essere rinvenuto da chiunque. Chi lo trova deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, atto necessario per potergli dare esecuzione. 
Solo dopo la pubblicazione il notaio provvederà a comunicarne l’esistenza agli interessati, come previsto dall’art. 623 c.c. 

Impugnare un testamento: tipi di azioni e termini 

Un testamento può essere contestato per diversi motivi, ciascuno soggetto a regole e termini propri. È essenziale distinguere tra: 

1. Azione di nullità (imprescrittibile) che può essere esercitata in qualsiasi momento da chiunque vi abbia interesse. Riguarda le cause più gravi, come la mancanza di autografia o di sottoscrizione nel testamento olografo. Chi contesta l’autenticità deve proporre un’azione di accertamento negativo, assumendo l’onere di provare la falsità del documento. 

2. Azione di annullamento (prescrizione: 5 anni) è esperibile in caso di vizi meno gravi, come incapacità di intendere e volere del testatore (art. 591 c.c.) o difetti di forma non tali da comportare la nullità (art. 606 c.c.). Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata data esecuzione anche solo a una delle disposizioni testamentarie. 

3. Azione di riduzione per lesione di legittima (prescrizione: 10 anni) è lo strumento con cui i legittimari — coniuge, figli e, in mancanza, ascendenti — tutelano la propria quota di riserva, cioè la parte di patrimonio che la legge garantisce loro. 

L’azione di riduzione, disciplinata dagli artt. 554 ss. c.c., mira a rendere inefficaci le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono la quota di legittima, così da reintegrarla. 

Il punto più delicato riguarda la decorrenza del termine decennale di prescrizione
Dopo anni di contrasti giurisprudenziali, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 20644/2004) hanno chiarito che il dies a quo varia a seconda della fonte della lesione: 

Lesione derivante da testamento: il termine di 10 anni decorre dall’accettazione dell’eredità da parte del beneficiario della disposizione lesiva. Ciò perché la lesione diventa attuale solo quando l’attribuzione patrimoniale si consolida. 

L’accettazione può essere espressa o tacita (come nel caso della voltura catastale di un immobile ereditato, non invece la sola denuncia di successione). 

Lesione derivante da donazioni: se la lesione deriva da donazioni fatte in vita dal de cuius, la prescrizione decennale decorre dal giorno della morte del donante, poiché già in quel momento è possibile calcolare il patrimonio complessivo (relictum + donatum) e verificare la lesione. 

Conclusioni 

La tutela dei diritti successori richiede una conoscenza approfondita delle norme e dei termini procedurali. 
L’azione di riduzione, in particolare, è soggetta a una prescrizione di dieci anni la cui decorrenza varia in base alla causa della lesione. 

Un’analisi tempestiva e accurata del caso concreto è essenziale per evitare decadenze e garantire la piena tutela della quota di legittima. 

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