Il diritto di recesso rappresenta uno strumento fondamentale di tutela per il socio, consentendogli di sciogliere il vincolo contrattuale che lo lega alla società e di ottenere la liquidazione della propria partecipazione. Sebbene la legge delinei un quadro normativo preciso, la gestione di questa fase delicata del rapporto sociale può generare significative frizioni tra il socio uscente e la compagine rimanente. Una corretta pianificazione, soprattutto in sede di redazione dello statuto, è essenziale per prevenire e gestire i conflitti.
Le cause del recesso: legali e convenzionali
Il diritto di recesso non può essere esercitato in modo arbitrario, ma è ancorato a specifiche cause previste dalla legge o dallo statuto. La disciplina varia a seconda del tipo di società, con un regime più flessibile per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) rispetto alle società per azioni (S.p.A.).
1. Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.)
L’articolo 2473 c.c. disciplina il recesso nella S.r.l., distinguendo diverse ipotesi:
- Società a tempo indeterminato: se la società è contratta senza un termine di durata, il socio ha il diritto di recedere in qualsiasi momento (recesso ad nutum), con un preavviso di almeno 180 giorni (o il maggior termine, non superiore a un anno, previsto dall’atto costitutivo).
- Cause legali inderogabili: il diritto di recesso spetta inderogabilmente ai soci che non hanno acconsentito a decisioni di particolare rilevanza per la vita della società, quali:
- il cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società;
- la fusione o la scissione;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- Cause convenzionali: l’atto costitutivo può prevedere ulteriori e specifiche cause di recesso. Questa è una delle aree in cui l’autonomia statutaria può giocare un ruolo cruciale nella prevenzione dei conflitti.
2. Società per Azioni (S.p.A.)
Per le S.p.A., l’articolo 2437 c.c. elenca le cause di recesso, che includono:
- Cause legali inderogabili: analogamente alle S.r.l., il recesso è garantito in caso di modifiche significative come il cambiamento dell’attività sociale, la trasformazione della società o la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso.
- Cause legali derogabili: lo statuto può escludere il diritto di recesso per deliberazioni riguardanti la proroga del termine o l’introduzione/rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- Società a tempo indeterminato: se la società è a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate, il socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni.
- Cause convenzionali: per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso.
La procedura di recesso e la liquidazione della quota
Una volta che il socio ha manifestato la volontà di recedere, si apre un procedimento volto alla liquidazione della sua partecipazione, che rappresenta la fase a più alto potenziale di conflitto.
1. Esercizio del diritto
Il recesso si esercita mediante una comunicazione formale alla società (solitamente una lettera raccomandata). Si tratta di un atto unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza della società. Da quel momento, il socio perde il suo status e diventa titolare di un diritto di credito verso la società per la liquidazione della quota.
Tuttavia, il recesso è privo di efficacia se la società, entro un determinato termine (90 giorni per le S.p.A., 180 giorni per le S.r.l. secondo un’interpretazione giurisprudenziale), revoca la delibera che lo ha legittimato o delibera lo scioglimento della società stessa.
2. La determinazione del valore di liquidazione
La quantificazione del valore della quota è il nodo centrale di molte controversie.
- Nelle S.r.l., il valore è determinato in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
- Nelle S.p.A., i criteri legali sono più articolati e fanno riferimento alla consistenza patrimoniale, alle prospettive reddituali e all’eventuale valore di mercato delle azioni.
In caso di disaccordo tra socio e società sul valore, la legge prevede un meccanismo di risoluzione à la determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.
La perizia dell’esperto nominato dal Tribunale è vincolante per le parti, salvo che non venga impugnata per manifesta iniquità o erroneità, secondo le regole dell’arbitraggio.
3. Il rimborso della partecipazione
Il rimborso deve avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso. La legge stabilisce una procedura “a cascata” per tutelare l’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori:
- Acquisto da parte di altri soci o di un terzo: le quote del socio receduto vengono prima offerte in opzione agli altri soci e, in subordine, possono essere collocate presso terzi.
- Utilizzo di riserve disponibili: se le quote non vengono acquistate, il rimborso avviene utilizzando le riserve disponibili del patrimonio netto.
- Riduzione del capitale sociale: in assenza di riserve sufficienti, si procede alla riduzione del capitale sociale.
- Messa in liquidazione: se anche la riduzione del capitale non consente il rimborso, la società viene posta in liquidazione.
Come prevenire e gestire i conflitti: il ruolo dello statuto
La migliore strategia per evitare contenziosi sul recesso è la prevenzione, attuabile attraverso una redazione attenta e lungimirante dell’atto costitutivo e dello statuto.
- Chiarezza sulle cause di recesso: prevedere cause di recesso convenzionali chiare e non ambigue può evitare dispute interpretative. L’inserimento di una clausola di recesso ad nutum può offrire una via d’uscita certa, bilanciata da un adeguato preavviso per proteggere la società.
- Criteri di liquidazione predeterminati: per le cause di recesso convenzionali, lo statuto può stabilire liberamente i criteri di determinazione del valore di liquidazione, anche in deroga a quelli legali. Stabilire ex ante un metodo di valutazione (es. basato su multipli dell’EBITDA, formule patrimoniali complesse, ecc.) riduce drasticamente il margine di disaccordo al momento dell’exit.
- Procedure dettagliate: lo statuto può disciplinare la procedura di recesso in modo più dettagliato rispetto alla legge, definendo termini e modalità per la comunicazione, l’eventuale contestazione da parte della società e la nomina di esperti per la valutazione, creando così una “roadmap” che le parti si impegnano a seguire.
In conclusione, il recesso è un diritto che bilancia la libertà del socio di disinvestire e la necessità della società di preservare la propria stabilità. Sebbene la legge fornisca una cornice di riferimento, è l’autonomia statutaria lo strumento più efficace per governare questo processo. Uno statuto ben congegnato, che anticipi le possibili aree di conflitto e predisponga soluzioni chiare, è il miglior investimento per garantire una gestione del recesso serena e non contenziosa, a tutela di tutti gli interessi in gioco.